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Bando Brevetti a valere sul PNRR

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Circolare 7/2022

Fondo perduto fino al 100% della spesa per le misure in favore della brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di idee e progetti.

Premessa

Il semaforo verde per il via libera ai bandi destinati a micro, piccole e medie imprese, si è acceso con il decreto direttoriale del 7 giugno 2022, che ha reso disponibili per il 2022 46 milioni di euro (30 per Brevetti+, 14 per Disegni+ e 2 per Marchi+), e con successivo decreto Mise del 12 luglio, che ha regolato la fase attuativa con i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta, dunque, a 46 milioni di euro ed è a valere sui fondi messi a disposizione dal Pnrr, segnatamente per quanto riguarda l’Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura” – Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”, per la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di marchi e disegni.

Le imprese, che potranno presentare domanda di agevolazione al fine di finanziare idee, progetti e brevetti, dovranno tenere d’occhio questo calendario per l’apertura dei bandi:

• 27 settembre Brevetti+;

• 11 ottobre Disegni+;

• 25 ottobre Marchi+.

Il Bando Brevetti+

L’agevolazione del Mise, gestita da Invitalia, si rivolge alle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa sul territorio nazionale in possesso di almeno uno dei requisiti seguenti:

  • titolari di una domanda di brevetto europeo o internazionale depositata dopo il 1° gennaio 2020 con un rapporto di ricerca di esito non negativo e che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
  • titolari o licenziatari di un brevetto nazionale per invenzione industriale in data successiva al 1° gennaio 2019;
  • titolari di una domanda di brevetto nazionale per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2020 e con rapporto di ricerca con esito non negativo.

Il finanziamento è rivolto alle imprese di tutti i settori ad eccezione di quelli esclusi dalla normativa riferita all’articolo 1 del regolamento Ue 1407/2013[1].

Sono oggetto di agevolazione i servizi specialistici relativi alle seguenti voci di spesa:

  • progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione;
  • organizzazione e sviluppo;
  • trasferimento tecnologico.

È previsto un contributo a fondo perduto pari all’80% dell’investimento e fino ad un massimale di 140mila euro.

Il contributo è elevato al 100% per le imprese che al momento della presentazione della domanda di agevolazione erano contitolari con un ente pubblico di ricerca della domanda di brevetto.

La presentazione della domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma di Invitalia www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti/presenta-la-domanda a partire dalle ore 12 del 27 settembre 2022.

L’iter per le agevolazioni

Una volta ottenuto l’esito positivo della richiesta di agevolazione, Invitalia invia la delibera di ammissione al contributo, detto atto di concessione, che entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione va firmato digitalmente dal legale rappresentante e re-inviato tramite piattaforma al soggetto gestore.

L’erogazione dei contributi avviene tramite la presentazione, entro l’ultimazione del piano degli investimenti (detto Piano dei servizi), delle fatture quietanzate oltre alla documentazione amministrativa richiesta dal bando.

L’accredito delle somme poi è subordinato al buon esito della verifica ispettiva da parte del soggetto gestore.

Vi è la possibilità, da parte del beneficiario, di ottenere un’anticipazione pari al 30% del contributo ammesso alle agevolazioni previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta o, in alternativa, procedere con un meccanismo di stato di avanzamento lavori intermedi compresi tra il 30% ed il 60% dell’investimento e comunque previa presentazione di apposita relazione che evidenzi lo stato di avanzamento dei lavori.


[1]  Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

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