Circolare 12/2023
L’art. 24 del Decreto Legge n. 48/2023 (Decreto Lavoro) modifica la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, in particolare riscrivendo le causali di cui al D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 (Decreto Dignità).
Viene confermata nel Decreto Lavoro la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine e di somministrazione entro i 12 mesi di durata, senza l’obbligo di causale; tuttavia, il datore di lavoro è obbligato ad indicare la causale che giustifichi la proroga o il rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.
Quali sono le nuove causali per prorogare un contratto di lavoro a tempo determinato fino ai 24 mesi?
- I casi previsti dai contratti collettivi, anche di secondo livello (territoriali o aziendali);
- In caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- La sostituzione di altri lavoratori assenti.
Per quanto riguarda le altre condizioni previste per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato, le stesse rimangono invariate. Riassumendole brevemente:
- la durata massima del contratto a tempo determinato, anche in caso di proroga, è fissata in 24 mesi, di cui per i primi 12 mesi non è necessario indicare la causale;
- il numero massimo di proroghe è 4;
- in caso di rinnovo, è sempre richiesta la causale ed il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare i periodi cosiddetti “Stop & go”, pari a, salvo diversa disciplina prevista dai contratti collettivi, 10 giorni se la durata del precedente contratto è inferiore a 6 mesi o in alternativa a 20 giorni se la durata del precedente contratto è superiore a 6 mesi;
- una volta raggiunto il limite di durata di 24 mesi, è possibile sottoscrivere un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la sede locale dell’Ispettorato territorialmente competente (ITL);
- il limite numerico massimo dei lavoratori assunti a termine è generalmente pari al 20% dell’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato.