Circolare 9/2022
Tra gli strumenti utili a favorire il passaggio generazionale, insieme al Trust e al patto di famiglia, vi è la costituzione di una Holding, anche familiare.
La holding risponde a molteplici esigenze:
- consente di aggregare le partecipazioni nelle società, allontanando le dinamiche familiari e personali dall’attività operativa;
- crea una struttura societaria funzionale a un eventuale disinvestimento e all’ingresso di nuovi partner finanziari o industriali;
- agevola il passaggio generazionale dell’azienda favorendo la dialettica tra i futuri soci, soprattutto in presenza di compagini societarie articolate in diversi rami familiari.
Ma in caso di Società già esistenti, come arrivare a tale obiettivo minimizzando il carico fiscale?
È possibile avvalersi del c.d. conferimento di partecipazioni in regime fiscale di “realizzo controllato”[1], il quale, appunto, è entrato stabilmente tra gli istituti a supporto delle riorganizzazioni societarie e più in generale per la creazione di holding familiari.
L’operazione di conferimento di cui all’art. 177, comma 2, TUIR, applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori (per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 4, lettera 1-bis, D.Lgs. n. 247/2005), dispone che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla norma, le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono valutate (ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento: indubbiamente, derogare al valore di mercato consente un notevole risparmio fiscale.
In tale contesto, il regime fiscale del “realizzo controllato” permette di costituire la holding in efficienza fiscale, agevolando gli imprenditori che intendono raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione, protezione e trasmissione del patrimonio imprenditoriale. Questi obiettivi, pienamente in linea con la ratio della norma, sono stati colti e condivisi dalla stessa agenzia delle Entrate.
In questo senso, va colto con favore l’atteggiamento positivo del Fisco si estende più in generale all’utilizzo dei conferimenti di partecipazioni effettuati in sostanziale neutralità fiscale per la creazione di holding, valorizzandone il ruolo in ottica di passaggio generazionale, miglioramento della governance aziendale e di protezione del patrimonio imprenditoriale in funzione di un già programmato e successivo disinvestimento[2]. L’Agenzia, in sostanza, legittima l’utilizzo del conferimento di partecipazioni per la creazione della holding, beneficiando di questo regime “agevolato”, non solo in funzione riorganizzativa, ma anche in vista dell’exit. Alla luce di un interessamento costante dell’Agenzia, il regime del “realizzo controllato” è una concreta opportunità per realizzare progetti di riassetto societario in efficienza fiscale.
[1] Disciplinato dagli articoli 175 e 177, commi 2 e 2-bis, del Tuir
[2] In questo senso, va letta la risposta 199 del 22 marzo 2021, sul conferimento di una partecipazione di controllo (60%) da parte del socio persona fisica in una conferitaria neocostituita. In base a un contratto preliminare di vendita già sottoscritto, tale partecipazione è destinata a essere ceduta a investitori terzi entro un periodo di due anni. Secondo le Entrate, il conferimento ex articolo 177, comma 2, del Tuir e la successiva cessione della partecipazione in regime Pex (articolo 87 del Tuir) non integra una fattispecie abusiva. L’eventuale cessione diretta della partecipazione da parte della persona fisica sarebbe tassata al 26 per cento. Tale livello equivale di fatto alla tassazione derivante dal conferimento in neutralità, seguita dalla cessione da parte della conferitaria in regime Pex (5%) e dal dividendo (al 26%) in capo al socio. Di conseguenza, l’operazione non genera salti d’imposta, né vantaggi fiscali indebiti.