Circolare 10/2023
Il cd. Decreto Milleproroghe, ossia la legge n. 14/2023, ha fatto slittare al 30 novembre 2023 alcuni termini relativi alla fruizione del cd. “bonus investimenti” (art. 12, comma 10-octies e comma 10-novies, D.L. n. 198/2022).
La normativa slitta:
dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 le scadenze riguardanti il credito di imposta del 6%, nei limiti di 2 milioni di euro per gli investimenti nei c.d. altri beni strumentali, materiali e immateriali ovvero diversi dai beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati. Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto anche nell’ipotesi in cui gli investimenti sono effettuati entro la data oggetto di proroga se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 le scadenze riguardanti il credito d’imposta pari al:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il relativo ordine sia accettato dal venditore entro la data oggetto di proroga e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.