Circolare 11/2022
Da qualche settimana l’Opinione pubblica è tornata ad affrontare la tematica del limite del contante atteso che dal 01 gennaio 2023 dovrebbe scendere a € 1.000,00 ma il Governo Meloni è intenzionato a innalzarlo a € 5.000,00.
Questa modifica rappresenterebbe un cambio di direzione del nuovo governo rispetto ai precedenti che hanno sempre incentivati i pagamenti digitali.
Oltre all’innalzamento della soglia vengono introdotti di nuovi e vengono confermati quelli già vigenti dal suddetto decreto numerosi vincoli, divieti e incentivi.
Con questa circolare vogliamo riepilogare le varie limitazioni, per ogni casistica, all’utilizzo del contante:
Casi | Descrizione dei limiti e degli incentivi | Norma di riferimento |
Trasferimento di contanti | La soglia “generale” del trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi dovrebbe essere elevata a 5mila euro (ad oggi 2mila euro fino al 31.12.2022, mille euro dal 01.01.23). Si rende presente che: Non è consentito il trasferimento di un importo superiore alla soglia ma effettuato con più operazioni inferiori al già menzionato limite (frazionamento artificioso); È consentito un trasferimento di denaro in più soluzioni superiori alla soglia se il frazionamento è previsto da prassi commerciale (esempio il pagamento di una rata). | Articolo 49, c. 1, Dlgs 231/2007 |
Acquisti dei turisti | Nessuna novità per i turisti stranieri che possono effettuare acquisti in contanti nel limite di 15.000 euro. Sono inoltre obbligati a certificare all’esercente di avere cittadinanza diversa da quella italiana e di non essere residenti in Italia. | Articolo 3, c. 1, Dl 16/2012 |
Money transfer | Resta invariato la soglia di 1000 euro, perciò a partire da 1000 euro il money transfer deve essere effettuato con mezzi tracciabili. | Articolo 49, c. 2, Dlgs 231/2007 |
Conversione di denaro | I cambiavalute possono accettare sino a 2000 euro fino al 31 dicembre 2022, dal 1° gennaio il tetto salirà a 3000 euro. | Articolo 49, c. 3, Dlgs 231/2007 |
Pensioni, stipendi e salari della PA | Il tetto da non superare è di 1000 euro, oltre dovranno essere erogati mediante strumenti tracciati. | Articolo 2, c. 4-ter, Dl 138/2011 |
Clausola sugli assegni bancari e postali | Gli assegni per importi superiore a 1000 euro dovranno essere contrassegnati dalla clausola di non trasferibilità oltre all’obbligo di indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario. | Articolo 49, c. 5, Dlgs 231/2007 |
Retribuzioni | Per datori di lavoro e committenti a lavoratori subordinati la retribuzione versata dovrà essere tracciata (es. strumenti di pagamento elettronici, pagamenti allo sportello o assegni). Sono escluse le categorie di lavoro domestico e di collaborazioni occasionali | Articolo 1, c. 910-913, legge 205/2017 |
Condominio | I versamenti dei condomini devono avvenire attraverso c/c bancari o postali intestati | Articolo 25-ter, Dpr 600/1973 |
Associazioni | I pagamenti effettuati o ricevuti da società e associazioni sportive dilettantistiche pari o superiore a 1.000 euro, saranno ancora da eseguire, secondo modalità tracciate. | Articolo 25, c. 5, legge 133/1999 |
Spese detraibili | Le spese con detrazione al 19%, rimangono detraibili a patto che la transizione sia tracciabile. Tale obbligo non si applica per l’acquisto di medicinali e per le prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al Servizio sanitario nazionale (Ssn) | Articolo 1, c. 679-680, legge 160/2019 |
Ristrutturazioni | Resta invariato che i versamenti per beneficiari delle detrazioni sui lavori edilizi ad eccezione per bonus mobili e bonus giardini devono essere svolti con bonifico «parlante», contenenti informazioni utili ad attestare il pagamento quali ad esempio codice fiscale del beneficiario, partita Iva dell’impresa e causale. | Dm 41/1998 |
Sgravio dei costi – Soggetti con Partita Iva | I soggetti passivi ai fini della detraibilità dell’Iva dovranno acquistare il carburante mediante sistemi tracciabili (carte di credito, carte di debito o prepagate), in caso contrario l’Iva sarà indetraibile e il costo indeducibile. | Articolo 164, c. 1-bis, Tuir |
Erogazioni liberali | Le donazioni saranno detraibili se effettuate con mezzi tracciabili. | Articolo 15, Tuir |
Controlli e partite IVA | I termini di accertamento fiscale si riducono nei confronti dei soggetti passivi Iva che ricevono o eseguono pagamenti oltre 500 euro con mezzi tracciabili. | Articolo 3, Dlgs 127/2015 |
Alle violazioni della disciplina in questione, ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.lgs. n. 231/2007, si applicherà ancora la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione viene quintuplicata.