Circolare 3/2022
Nel caso di soggetti percettori di reddito da Enti di Stato diverso da quello dell’effettiva residenza è opportuno accertarsi, prima di applicare la normativa tributaria generale, che non vi sia tra i due Paesi in questione una Convenzione contro le doppie imposizioni.
In particolare, forniamo un breve chiarimento per il tema della tassazione delle pensioni di italiani residenti in Paesi esteri, convenzionati con l’Italia, con approfondimento particolare del pensionato residente in Francia.
Nell’ordinamento fiscale italiano il reddito di pensione rientra nella categoria dei redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lett. a), del Tuir.
La normativa tributaria generale, all’art. 23 comma 2 lett. a) del D.p.r. 917/1986, stabilisce che la potestà impositiva sulle pensioni nei confronti di soggetti non residenti sia in capo all’Italia dal momento che sono erogate dallo Stato, con la necessità di armonizzare il suddetto principio con i trattati internazionali bilaterali contro le doppie imposizioni stipulati dal nostro paese su modello Ocse.
La convenzione con la Francia è in vigore Italia, con l’articolo 18, comma 1, il quale afferma in via generale la tassazione esclusiva nel solo Stato di residenza e che sembrerebbe rimpiazzare quella del Tuir.
Tuttavia, nel caso della convenzione francese, il comma 2 del articolo sopra citato prevede, per tutte le pensioni e le altre somme pagate «in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato» la tassazione, non esclusiva, in tale Stato.
I due paesi hanno attuato la poco chiara disposizione, sottoscrivendo il 20 dicembre del 2000, uno scambio ufficiale nella quale sono individuati i trattamenti pensionistici, tra cui le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate da Inps, da altri enti previdenziali come Enpals e Inpdai e dalle casse di previdenza dei professionisti iscritti all’ Albo) che, possono considerarsi ricompresi nei regimi di sicurezza sociale previsti dai rispettivi ordinamenti nazionali, determinando così, secondo l’articolo 18, comma 2, la tassabilità nello Stato di appartenenza a prescindere dalla residenza fiscale del lavoratore.
Nonostante la residenza fiscale in un paese estero (la Francia), il pensionato Inps italiano sarà soggetto a tassazione, anche in Italia oltre che in Francia. Per eliminare la doppia imposizione agiscono i meccanismi del credito di imposta cosicché colui che risiede in Francia dovrà sottrarre dalle imposte francesi il credito maturato per le tasse italiane entro il valore dell’imposta francese.