Circolare 05/2023
La Legge di Bilancio 2023 è intervenuta sul sistema di tassazione dei Bitcoin e in generale delle criptovalute.
Le criptovalute sono incluse nel quadro impositivo ai fini delle imposte sui redditi.
In particolare, è stato previsto che, in caso di operazioni di compravendita di criptovalute:
a. le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, sono tassate applicando l’aliquota del 26%.
Le plusvalenze realizzate su cripto- attività (nuovo comma 9-bis dell’articolo 68 del TUIR) sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.
Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.
Il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, in mancanza dei quali dovrà considerarsi pari a zero.
b. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione;
c. non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Viene inoltre chiarito che, ai fini della disposizione in esame, per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Quanto alle Plusvalenze e minusvalenze di periodi di imposta precedenti, la nuova norma ha previsto che si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, così come anche le minusvalenze sono riconosciute.
Le crirptovalute possono essere “autodichiarate” oppure ci si può avvalere di intermediari attraverso il regime del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”. La differenza tra i tre regimi si sostanzia negli adempimenti posti a carico dell’investitore o del gestore delle attività finanziarie, nel momento in cui viene applicata la tassazione (maturato o realizzato) nonché nel trattamento fiscale di profitti e perdite (con particolare riferimento alla possibilità di portare in deduzione le minusvalenze).
Il regime dichiarativo (di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997) prevede che tutti gli adempimenti di natura fiscale sui redditi finanziari siano compiuti dal titolare delle attività che hanno generato il reddito. Nel regime dichiarativo il contribuente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale, identificandosi come titolare delle attività finanziarie che hanno prodotto i redditi. La tassazione avviene “per cassa” alla realizzazione del provento. Inoltre la compensazione tra guadagni e perdite può avere luogo solo tra redditi della stessa natura (non è possibile compensare la plusvalenza realizzata da partecipazioni qualificate con la minusvalenza realizzata da partecipazioni non qualificate).
Nel caso di delega a un intermediario attraverso un contratto di amministrazione e custodia, senza delegarne la gestione, l’investitore, per l’appunto, delega l’intermediario per gli adempimenti fiscali: è l’intermediario a calcolare, per ogni operazione, l’imposta dovuta e a versarla al fisco in base all’aliquota corrente. Il regime del risparmio amministrato costituisce un regime opzionale di tassazione per i redditi diversi di natura finanziaria che comporta la tassazione al realizzo dei redditi mediante applicazione di una imposta sostitutiva da parte degli intermediari con cui il contribuente detiene uno stabile rapporto (custodia e amministrazione titoli, deposito titoli, gestione individuale di portafogli o rubrica fondi). Le imposte sono calcolate solo sulle plusvalenze effettivamente realizzate a seguito di un’attività di compravendita ed è possibile effettuare la compensazione con le minusvalenze. La compensazione può avere luogo solo tra redditi della stessa natura. Eventuali perdite o minusvalenze possono essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto. Anche tale regime prevede la tassazione secondo il principio di cassa, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento a cura degli intermediari. La tassazione avviene a conclusione di ogni singola operazione e non al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il regime cosiddetto del risparmio gestito (di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997) riguarda il caso in cui un intermediario finanziario specializzato (Banca, Società d’intermediazione mobiliare, fondo comune d’investimento aperto o chiuso e SICAV) gestisca una serie di attività finanziarie in base a uno specifico contratto di investimento relativo al servizio di gestione individuale di portafogli. L’imposta viene pagata dall’intermediario che gestisce i risparmi dell’investitore ed è calcolata sul risultato netto della gestione maturato, confrontando cioè la valorizzazione complessiva del portafoglio investimenti alla fine dell’esercizio con quella all’inizio. Pertanto l’investitore è esente da obblighi nei confronti dell’amministrazione fiscale, in quanto ad essi adempie il gestore del suo risparmio. Di conseguenza, rispetto agli altri regimi in questo caso la tassazione avviene “per competenza”, cioè in un momento preciso in cui viene valutata la maturazione del provento, e non al momento della sua effettiva percezione. Il risultato maturato dalla gestione, se positivo, deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 26 per cento. Il regime del risparmio gestito costituisce un regime opzionale di tassazione non solo dei redditi diversi ma anche dei redditi di capitale, la cui applicazione è demandata agli intermediari che prestano il servizio di gestione individuale di portafogli. Tale regime, che si basa sulla tassazione del risultato maturato di gestione dell’anno, determinato come differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare e il valore dello stesso a inizio del medesimo anno, è l’unico che consente di compensare le perdite e le minusvalenze con i redditi di capitale.
Quanto sopra trattato riguarda le Persone fisiche.
Per quanto riguarda le Società e più in generale Imprese, la nuova norma stabilisce che:
a. i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
b. è possibile rivalutare il costo delle criptovalute, pagando un’imposta sostitutiva del 14%, da pagare entro il 30 giugno 2023.
Infine,
I contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Nel caso in cui le cripto-attività non abbiano prodotto reddito, per regolarizzare la propria posizione è sufficiente presentare l’istanza, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione delle proprie attività, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
I soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento, possono regolarizzare la propria posizione presentando l’istanza e pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione delle attività.