Circolare 01/2023
Excursus normativo 2023
Dichiarazione IMU | L’art. 3, comma 1, posticipa di ulteriori 6 mesi il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021: in caso di variazioni intervenute in ordine al possesso degli immobili. |
Credito di imposta SUD e ZES | Sono prorogati, anche per il 2023, i crediti di imposta per il Mezzogiorno (Bonus Sud) e quello per gli investimenti nelle Zone Economiche speciali. |
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro | Previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico. |
Rottamazione delle cartelle | Si ripropone, anche se con alcune novità, la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Rispetto alla disciplina precedente, viene previsto che, con l’adesione alla definizione agevolata, è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione. La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme: – dovute a titolo di capitale; – maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate. In caso di rateazione si può effettuare il pagamento in un numero massimo di 18 rate, da corrispondersi con le modalità e nell’ammontare di seguito illustrati: – la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; – le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. |
Pagamenti in contante e mezzi di pagamenti elettronici | Si innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro. |
Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati | È introdotto un credito d’imposta del 36% per le spese sostenute (e documentate) dalle imprese, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di: – prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; – imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro. Il credito d’imposta sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025. |
Nuova Sabatini | Al comma 414 viene previsto il rifinanziamento – con 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 – della Nuova Sabatini. Con il comma 415 si stabilisce che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi. |
Bonus investimenti beni materiali 4.0 | Il comma 423 differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 per beneficiare delle più favorevoli aliquote agevolative previste per il 2022. |
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi | L’art. 3, comma 3 posticipa di un anno anche l’obbligo, previsto dall’art. 2, comma 6-quater, D. Lgs. n. 127/2015, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. Per effetto dal nuovo rinvio, pertanto, per i soggetti tenuti tenuto alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, l’obbligo di trasmettere esclusivamente al Sistema tessera sanitaria i dati relativi a tutti i corrispettivi scatterà non dal 1° gennaio 2023 ma dal 1° gennaio 2024. |
Assunzioni con contribuzione agevolata | Sono tre le misure previste dal disegno di legge di Bilancio 2023 per favorire l’occupazione. Il disegno di legge prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel caso di assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza, donne svantaggiate e giovani che non hanno mai avuto un impiego a tempo indeterminato. |
Sospensione ammortamenti | È possibile sospendere gli ammortamenti anche per il 2023: disposizione importante per situazione di perdita civile e fiscale. |
Sterilizzazione perdite | Si prevede la proroga all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 del regime di sterilizzazione delle perdite previsto dall’art. 6, D.L. n. 23/2020: si ha tempo cinque anni per recuperare le perdite. |
Contributi per le colonnine elettriche | L’art. 12, comma 3, estende al 2023 la durata dello stanziamento di 40 milioni di euro per l’erogazione dei contributi per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Viene infatti disposto che le risorse assegnate per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f-bis del D.P.C.M. 6 aprile 2022, come modificato dal D.P.C.M. 4 agosto 2022, adottato in attuazione dell’art. 22, comma 1, D.L. n. 17/2022 possono essere utilizzate per gli acquisiti effettuati dal 4 ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2023. Le agevolazioni saranno concesse per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard (minori di 22 kW) per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica da parte di utenti domestici. Il contributo riconosciuto è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di: – 1.500 euro per persona fisica richiedente; – 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali. |
Crediti d’imposta energia e gas | Sono prorogati i crediti di imposta per le imprese sui costi di energia elettrica e gas, anche per il primo trimestre 2023, al 35% e 45% (contatori di potenza superiore a 45 kw). |
Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca | A favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61), ai commi da 45 a 50 è previsto il riconoscimento di un credito di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nel primo trimestre 2023 per l’acquisto del carburante. Il beneficio è pari al 20% della spesa sostenuta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’acquisto (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA) di gasolio e benzina impiegati: – per la trazione di mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività; – (solo per le imprese agricole e della pesca) per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. |
Bonus mobili | Il comma 277 interviene sulla disciplina del bonus mobili, aumentando da 5.000 a 8.000 euro il limite di spesa detraibile nel 2023. |
Bonus eliminazione barriere architettoniche | Al comma 365 è invece prevista la proroga al 31 dicembre 2025 del bonus barriere architettoniche, la detrazione del 75% introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti. La disposizione specifica che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio. |
Incentivi per il settore autotrasporto | A favore del settore autotrasporto, vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi) per mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività. Modalità e termini per l’erogazione del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (commi 503 e 504). |
Bonus sponsorizzazioni | Prevista la proroga del bonus sponsorizzazioni sportive, il credito di imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. In particolare, il bonus – rivolto a lavoratori autonomi, imprese e enti non commerciali – viene confermato agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 nel limite massimo di 10.000 euro. |
Regime forfetario | Si innalza a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste. |
Tassa piatta incrementale | A determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario viene prevista una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. |
Tassazione dei premi di risultato | È prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. |
Aliquote IVA | Si applica l’aliquota IVA ridotta al 5%: – ai servizi di teleriscaldamento, contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023; – i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia (latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli). Invece, sconta l’aliquota del 10% la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%. |
Ammortamento imprese commercio al dettaglio | Le imprese che esercitano l’attività del commercio di beni al dettaglio possono dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa applicando al costo del fabbricato il coefficiente del 6% (invece che il 3%). La misura riguarda le imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività: riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati). |
IVA acquisto immobili a risparmio energetico | È possibile detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi ed è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR. |
Tassazione pensionati Svizzera e Monaco | Viene esteso il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all’estero l’accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani. Invece, per le somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco a soggetti residenti senza l’intervento di intermediari italiani, viene introdotta la tassazione, con imposta sostitutiva con aliquota del 5%. |
Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari | Si estende all’anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. |
Assegnazione beni ai soci | Vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci, da parte delle società – ivi incluse le c.d. società non operative. In particolare, a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per le società non operative) delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie. |
Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni | Si prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023 – le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 14%. |
Disciplina fiscale cripto-attività es. bitcoin | Si introduce una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività. Tra le altre cose: – sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta; – viene precisata la disciplina relativa alle plusvalenze su criptoattività che si considerano realizzate, fino all’entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo le norme generali di cui all’art. 65 TUIR (ossia a seguito di cessione); – si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla 1° gennaio 2023; – viene modificata la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della “dichiarazione”, quello del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”; – si modifica la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale; – si stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP; – si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%; – i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle criptoattività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo; – si applica l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. |
Definizione agevolata avvisi bonari | È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: – delle imposte e dei contributi previdenziali; – degli interessi e delle somme aggiuntive; – delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È anche prevista la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%. |