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OPERAZIONI ESTERE, DICHIARAZIONE DOGANALE E ESERCIZIO DETRAZIONE IVA PAGATA IN DOGANA

Circolare 5/2022

Con la determinazione direttoriale Adm prot. 234367 del 3 giugno 2022 , di concerto con l’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il nuovo modello contabile cioè il sopradetto Prospetto di riepilogo ai fini contabili, che sarà disponibile all’importatore e al dichiarante per l’esercizio della detrazione Iva assolta all’importazione, per la quale sussistevano dei dubbi dovuti in merito all’assenza, seppur richiesta dall’art. 25 del Dpr 633/1972, di una bolla doganale: questo sarà a disposizione dell’importatore e del dichiarante per la detrazione dell’Iva assolta all’importazione.

L’Agenzia delle Dogane ha aggiornato il sistema nazionale di importazione rendendo applicabile il modello di dati europeo denominato Eucdm (European Union Customs Data Model), a decorrere dal 9 giugno 2022.

Il progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione ha visto l’introduzione di nuove indicazioni procedurali concernenti le dichiarazioni doganali di importazione le quali verranno trasmesse telematicamente mediante i tracciati da H1 a H5.

In tal maniera si supera completamente il modello cartaceo del Dau divenendo così la dichiarazione doganale un semplice set di dati, utile ed impiegabile ad ogni fine.

L’agenzia delle Dogane, quindi, contestualmente allo svincolo delle merci, metterà  a disposizione (dal 21 luglio) il Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale dove vengono riportati i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Ad affiancare il nuovo prospetto ci saranno:

  1. Il prospetto sintetico della dichiarazione, ossia un documento riepilogativo;
  2. Il prospetto di svincolo, cioè un documento volto a liberare la merce dagli spazi doganali.

In tal senso gli operatori economici possono acquisire le informazioni relative all’Iva liquidata nelle dichiarazioni doganali di importazione dal prospetto di sintesi.

Le principali novità operative

La riforma della dichiarazione doganale di importazione, iniziata il 9 giugno scorso e che segue il processo di digitalizzazione delle procedure doganali è destinata a concludersi nel 2025.

Il percorso sostanzialmente vede l’abbandono del modello Dau a favore di un Data set, determinando la modifica delle procedure di gestione dell’Iva e sopratutto le abitudini delle imprese che ricevevano, dal dichiarante la bolletta doganale e l’annotavano sul registro acquisti.

Da ora l’importatore dovrà estrarre “il prospetto sintetico della dichiarazione” direttamente dal Portale unico dogane e monopoli (Pudum) gestito online da Adm.

I nuovi tracciati telematici (H1-H5) valgono per le importazioni ordinarie e quelle di vincolo a regimi speciali come il deposito, l’ammissione temporanea o il perfezionamento attivo, oltre a quelle di introduzione da territori fiscali speciali.

Parimenti, il regime semplificato dell’H7, dedicato alle spedizioni di modico valore, risulta in vigore dallo scorso anno.

Le dichiarazioni sono identificate univocamente da un numero Mrn (Master reference number), in corrispondenza degli estremi di identificazione: codice ufficio, registro, numero di dichiarazione  Cin, data.

Dal punto di vista della compilazione, il metodo di individuazione dei soggetti, che vedeva coinvolti l’importatore destinatario e il dichiarante/rappresentante viene sostituito da un nuovo approccio che individua tre soggetti chiave:

  1. l’importatore;
  2. il dichiarante, colui il quale presenta la dichiarazione e che coincide con l’importatore se agisce direttamente ovvero con un intermediario agente in rappresentanza dell’importatore;
  3. il rappresentante doganale (diretto o indiretto), nominato per rappresentare un altro soggetto per la presentazione della dichiarazione doganale.

E’ opportuno precisare che i dichiaranti hanno un accesso completo ai fascicoli, invece gli importatori stanno ricevendo dai rappresentanti doganali un prospetto riepilogativo della dichiarazione doganale che non è valido ai fini degli adempimenti fiscali.

Inoltre, l’importatore può scaricare “massivamente” tutte le dichiarazioni necessarie, potendo avere accesso unicamente ad una dichiarazione per volta, pur inserendo gli uffici specifici di sdoganamento o i singoli Mrn.

Le modalità di  compilazione dei nuovi tracciati, è caratterizzata da molte semplificazioni quali: dichiarazioni di vincolo al deposito; indicazione della massa lorda; eliminazione del documento DV1; modalità di svincolo delle dichiarazioni; modalità di liquidazione e pagamento dei diritti doganali e dei tributi dovuti per introduzione in deposito doganale.

I nuovi documenti sono firmati digitalmente, autentici ed integri e possono essere archiviati nel c.d. “cassetto doganale” in uso per le imprese, consentendo la gestione full digital del sistema dichiarativo.

Per quanto riguarda il  prospetto svincolo esso è consultabile secondo le seguenti modalità:

  • Autorizzazione: necessaria per accedere al servizio di consultazione sul Portale unico dogane e monopoli (Pudum) dell’Adm mediante il Modello autorizzativo unico (Mau), uno standard che definisce in modo unitario tutte le autorizzazioni ai servizi online;
  • Processo di rilascio: consiste nell’ottenimento dell’autorizzazione. Ciò avviene accedendo nell’apposita area riservata del sito web di Adm;
  • Gestione dell’autorizzazione: occorre nominare un gestore per le autorizzazioni ai servizi;
  • Consultazione del prospetto sintetico: cioè l’importatore dovrà ottenere l’autorizzazione «dlr_fe_dog_lettore». Autorizzazione non è necessaria per chi è già in possesso dell’autorizzazione «dlr_consulta_dich_fe» di cui alla circolare 18/D/2021;
  • Gestione della detrazione Iva: si riferisce all’utilizzo del prospetto per la detrazione Iva che contiene le informazioni essenziali dell’operazione di importazione realizzata tra cui il Mrn, che identifica in modo univoco la dichiarazione; l’elenco delle fatture abbinate; il totale dell’Iva relativa.

Ad oggi il sistema consente di visualizzare le dichiarazioni (per partita Iva) in gruppo limitatamente e relativamente ad un lasso temporale ristretto di tre giorni.

Ciononostante, si suppone che in futuro questi filtri potranno essere rimossi, imputandosi le difficoltà odierne alla fisiologica novità della materia e ad un semplice sovraccarico dei sistemi operativi per eccessivo numero di richieste da parte degli operatori.

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