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SCADENZA PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO RICEVUTI NELL’ANNO 2021

Circolare 2/2022

Il 30 giugno scade il termine per dare pubblicità degli aiuti di stato, di importo superiore a euro 10.000,00 in nota integrativa o sul proprio sito internet (sono escluse le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse).
Il disposto della L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:
– società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
– società di persone (Snc, Sas);
– ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, -semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
– società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria, ma anche abbreviata, (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa.
Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
– Stato;
– Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
– Istituzioni universitarie;
– Istituti autonomi case popolari;
– Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
– Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
– Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
– Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
– Agenzie fiscali;
– Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).
Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:
– sovvenzioni;
– sussidi;
– contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
– vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Per ogni ulteriore chiarimento lo studio rimane a Vs. disposizione.

Cordiali saluti

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