Circolare 9/2023
Per i soggetti che hanno sostenuto direttamente (con bonifico c.d. “parlante” etc) o hanno ottenuto lo sconto in fattura, è arrivato il momento di concludere le pratiche relative a pagamenti eseguiti nel 2022.
Qual è il termine per trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per cedere questo credito?
Si avvicina questa importante scadenza del 31 marzo 2023.
Ma il 31 marzo è davvero il termine finale? Cosa fare se si “salta” la scadenza del 31 marzo 2023?
Tale casistica è ricorrente, soprattutto nel caso di cessione del credito per beneficiario che ha direttamente sostenuto le spese, pagando le imprese e i professionisti: se il reddito del beneficiario non è sufficiente per assorbire la detrazione, se non si trova un’acquirente per la cessione del credito?
Con il pagamento di una sanzione, c’è una via di uscita!
Se si “salta” la scadenza del 31 marzo 2023, è possibile avvalersi della remissione in bonis, disciplinata dall’art. 2, c. 1, D.L. n. 16/2012.
La remissione in bonis è ammessa purché:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state attuate attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione.
Pertanto, la remissione in bonis delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese 2022 e delle cessioni differite del 2020 e 2021, si potrà perfezionare mediante:
- presentazione della comunicazione di opzione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 (ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 30 novembre 2023);
- versamento tramite modello F24 della sanzione di 250 euro, non compensabile e non ravvedibile. Come stabilito dalla risoluzione n. 58/E/2022, il versamento della sanzione dovrà essere effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114” .
La remissione in bonis con trasmissione della comunicazione di opzione entro il termine del 30 novembre 2023 è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.